Statuto della SIFA
Statuto della SIFA (Società Italiana di Filosofia Analitica)
Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Associati e delle Associate il 13 ottobre 2022
- – Costituzione e scopi
- Costituzione
- costituita una Associazione culturale senza scopi di lucro, denominata “Società Italiana di Filosofia Analitica (SIFA), Associazione di Promozione Sociale (APS) – Sezione italiana della Società Europea di Filosofia Analitica (ESAP)â€
L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività d’interesse generale ai sensi dell’art 5 Dlgs 117/2017, così come modificato dall’art 3 del Dlgs 105/2018.
L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di interesse generale di cui al D.Lgs 117/2017 a favore dei/lle propri(e) associati/e o di terzi, si prefigge lo scopo di favorire la diffusione della filosofia analitica in Italia, anche attraverso:
-l’organizzazione, il patrocinio, e il finanziamento di convegni su temi di filosofia analitica;
- il patrocinio e la cura di pubblicazioni, su diversi supporti, riguardo a temi di interesse per l’Associazione, anche tramite accordi con case editrici;
- lo stimolo alla ricerca, anche tramite l’erogazione di premi e borse di studio e il coordinamento della partecipazione italiana a iniziative internazionali nell’area della filosofia analitica, in particolare quelle promosse dalla Società Europea di Filosofia Analitica (ESAP).
La SIFA cura gli interessi della filosofia analitica in Italia anche tramite la partecipazione alla Consulta Nazionale di Filosofia.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali in conformità alle disposizioni contenute all’art 7 d.lgs. 117/2017, che ove non previste dallo Statuto saranno eventualmente individuate dal Consiglio Direttivo.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei/delle propri(e) associati/e o delle persone aderenti agli enti associati.
Il patrimonio della SIFA è costituito dalle quote di iscrizione delle associate e degli associati, dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per gli scopi di cui all’art. 2 e dai redditi derivanti, dai contributi di enti pubblici e privati e dai proventi derivanti da pubblicazioni e servizi comunque forniti a terzi.
Il patrimonio ai fini dell’iniziale iscrizione al RUNTS è stato valutato in euro 23.400 (ventitremilaquattrocento)
La SIFA agisce senza fini di lucro e persegue scopi che non sono in prima istanza specificamente economici.
Eventuali ricavati possono essere impiegati solo per gli scopi statutari.
Le associate e gli associati della SIFA non hanno alcuna partecipazione agli utili e nella loro qualità di associati e associate non ricevono alcun altro sussidio per mezzo dell’Associazione. Non vanteranno comunque alcun diritto sul patrimonio della SIFA.
La SIFA ha sede e domicilio legale presso il domicilio del(la) Presidente in carica. Ai fini della sua prima iscrizione al RUNTS viene indicata quale sede il Dipartimento di Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica (DISSTE) dell’Università del Piemonte Orientale, Piazza sant’Eusebio 5, 13100 Vercelli
La durata dellʼAssociazione è illimitata.
- – Associate e associati
La qualità di associate e associati della SIFA è del tutto compatibile con la partecipazione o l’affiliazione ad altre società filosofiche.
La SIFA prevede quattro categorie associative: associate e associati fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.
Fanno parte di diritto della SIFA come associate e associati fondatori le associate e gli associati intervenuti allʼAssemblea Costituente.
L’Associazione è aperta a tutte/i coloro che sono interessati alla filosofia analitica e alla realizzazione delle finalità e ne condividano lo spirito e il metodo di indagine. Il numero delle associate e degli associati
- Possono essere membri dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi, s’impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà . Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra le associate e gli associati dell’Associazione stessa.
Le associate e gli associati collettivi sono tenuti a indicare allʼAssociazione la persona che li rappresenta e le eventuali modificazioni riguardo a detto rappresentante.
Fanno parte della SIFA come associate e associati sostenitori tutti coloro che – persone fisiche, persone giuridiche, altri enti di qualsiasi tipo e natura -sostengono la SIFA attraverso contributi finanziari o culturali di appropriata entità , o coloro che intendono perseguire le finalità della SIFA pur partecipando saltuariamente alle sue attività . Tale qualifica è conferita dal Consiglio Direttivo.
Fanno parte della SIFA come associate e associati onorari coloro che si siano resi benemeriti nei confronti della SIFA, sia tramite attività culturali sia tramite contributi finanziari. Tale qualifica è conferita dallʼAssemblea delle associate e degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Ammissione delle associate e degli associati.
Fanno parte di diritto della SIFA come associate e associati fondatori le associate e gli associati intervenuti allʼAssemblea Costituente.
Per essere ammessi quali associate e associati ordinari della SIFA occorre fare domanda al(la) Presidente dellʼAssociazione
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati e le associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Le associate e gli associati hanno il diritto:
– di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, seguendo apposito Regolamento;
– di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali Regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo la facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell’Associazione. Al riguardo, l’associata/o che vuole controllare i libri associativi dovrà farne richieste scritta al Consiglio Direttivo, che comunicherà le modalità di accesso di volta in volta idoneo a garantire che i libri non vengano alterati o danneggiati.
Le associate e gli associati sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. Non sono tenuti al pagamento i soci esplicitamente esentati.
Per essere ammessi quali associate e associati ordinari della SIFA occorre fare domanda al(la) Presidente dellʼAssociazione, che potrà accettarla in rappresentanza del Consiglio Direttivo, salvo che non preferisca sottoporla al Consiglio stesso, ai fini dell’approvazione.
In caso di diniego del Consiglio Direttivo l’interessato avrà diritto, nei quindici giorni successivi, di presentare reclamo sul quale delibererà un comitato composto da tre soci non appartenenti al Consiglio Direttivo e di volta in volta sorteggiato tra coloro che abbiano dato disponibilità in tal senso.
La qualifica di associato o associata è intrasmissibile per atto tra vivi o mortis causa. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal(la)corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di una delegata o un delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa.
Ogni associata e ogni associato, a esclusione delle associate e associati onorari, ha l’obbligo di versare una quota associativa annuale, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Direttivo.
L’accettazione di nuove associate e nuovi associati è subordinata al versamento della prima quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le associate e gli associati onorari. L’elenco delle associate e degli associati è custodito presso la Presidenza dell’Associazione, periodicamente aggiornato e reso pubblico sul sito web dell’Associazione.
La qualità di associato/a alla SIFA viene meno o in seguito a decesso, recesso, decadenza da morosità , esclusione.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha efficacia dal momento della ricezione. Il diritto di recesso è libero ma non estingue gli obblighi di natura pecuniaria già maturati a carico dell’associato.
Decade per morosità chi non abbia provveduto al pagamento della quota associativa per almeno tre anni consecutivi. Associate e associati in situazione di morosità non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
Un’associata o un associato può essere escluso con delibera motivata per decisione dei 2/3 dellʼAssemblea su proposta del Consiglio Direttivo quando contravvenga in maniera grave alle disposizioni dello Statuto, o quando tenga un comportamento professionale che pregiudichi il buon nome della SIFA. Lʼesclusione è sospesa su richiesta dellʼinteressata o dell’interessato da presentarsi entro quattro settimane dalla notifica, fino alla decisione definitiva dellʼAssemblea che può annullare l’esclusione a maggioranza.
La perdita della qualifica di associato/a comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
- Organi dellʼAssociazione. Sono organi della SIFA:
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– lʼAssemblea delle associate e degli associati;
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– il Consiglio Direttivo;
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– la/il Presidente –la/il Vice-Presidente;
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– la/il Tesoriera/ Tesoriere;
– la Segretaria/il Segretario
– la/il Revisore/a dei Conti, ove obbligatori per legge.
- Assemblea delle associate e degli associati
L’Assemblea delle associate e degli associati è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività ; è composta da tutte le associate e gli associati ed è retta dal principio del voto singolo.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli associati e le associate in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun associato/a può farsi rappresentare da altro/a associato/a, conferendo allo/a stesso/a delega scritta.
Nessun associato/a può rappresentare più di tre associati/e, salvo che per l’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche di Statuto o lo scioglimento, nella quale il numero massimo di deleghe che un(a) associato/a può ricevere è quello massimo previsto dalla legge, anche in considerazione del numero totale di associati/e.
L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal(la) Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal(la) Vice-Presidente, che designa il segretario ai fini della redazione del verbale. Il verbale deve essere tenuto a disposizione delle associate e degli associati e inviato entro 3 settimane alle associate e agli associati che ne facciano richiesta.
L’Assemblea si può riunire in modalità sia telematica, sia fisica, su convocazione del Presidente, quando ne facciano espressa richiesta almeno i tre quinti degli associati o delle associate (in tal caso entro i sei mesi successivi dalla richiesta), sia su richiesta della maggioranza dei/delle componenti del Consiglio Direttivo. In caso di modalità telematica, il Consiglio Direttivo individua la modalità più idonea per lo svolgimento della Sessione in via telematica, che si dovrà svolgere utilizzando modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
La convocazione può essere trasmessa in modalità sia digitale sia cartacea almeno un mese prima della data fissata. Essa deve contenere l’ordine del giorno, la sede, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutte le associate e gli associati anche assenti o dissenzienti. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e/o lo scioglimento dell’Associazione e ordinaria in tutti gli altri casi. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un(a)componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso o dalla stessa e dal(la) Presidente. L’Assemblea può altresì prevedere la validità del voto per corrispondenza, anche digitale sulla posta certificata dell’Associazione, a condizione che il testo su cui votare sia chiaramente e definitivamente formulato nella convocazione e che il Consiglio Direttivo adotti le cautele opportune per verificare l’identità dei votanti e delle votanti. I voti per corrispondenza debbono pervenire prima dell’inizio dell’Assemblea e vengono computati ai fini del calcolo dei presenti.
10) Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle associate e degli associati aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate e degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando sono approvate dalla metà più uno delle associate e associati presenti o rappresentati. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio
entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, fissata quest’ultima il 31 agosto di ciascun anno.
L’Assemblea ordinaria delibera in merito:
- a) allʼemanazione delle direttive generali sullʼattività della SIFA;
- b) allʼapprovazione della relazione sullʼattività , del bilancio e del rendiconto annuale della gestione;
- c) all’elezione a scrutinio segreto del Consiglio Direttivo e del Revisore/a dei Conti ;
- d) su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
11) Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delle associate e degli associati delibera su eventuali modifiche dello Statuto:
- in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati/delle associate;
- in seconda convocazione, si riterrà regolarmente costituita anche in presenza di un numero pari a due terzi degli associati/delle associate, dopo i 5 giorni dalla prima convocazione entro i 10 lavorativi, con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delle associate e degli associati delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio con il voro favorevole dei ¾ (tre quarti) delle associate e degli associati aderenti
12) Requisiti per le cariche associative
Possono rivestire le cariche sociali tutti gli associati e le associate:
- che sono in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea elettiva.
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di esclusione.
13) Consiglio Direttivo.
- Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è costituito da un numero di membri variabile tra 10 e 12. LʼAssemblea elegge a scrutinio segreto fino a 9 membri tra i/le propri(e) associati/e. In ogni caso, il numero minimo di membri eletti dall’Assemblea non può essere inferiore a 7. Sono membri di diritto il/la Presidente uscente, il/la rappresentante ESAP e l’Editor-in-Chief della rivista della SIFA “Argumenta†o un suo delegato o delegata. Tutti membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto. In caso di parità , il voto del(la) Presidente vale doppio.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il/la Presidente, il/la Vice-Presidente, il/la Segretario/a, il/la Webmaster, il Tesoriere o la Tesoriera. Presidente, Vice-Presidente, Segretario/Segretaria, Webmaster e Tesoriere/Tesoriera sono rieleggibili una sola volta consecutiva.
Il/la Rappresentante nazionale dellʼESAP rimane in carica per tutto il mandato del Direttivo ESAP.
La procedura di voto per l’elezione dei membri del Direttivo prevede che ciascun associato/a possa esprimere non più di tre preferenze. Risultano eletti nell’ordine i candidati o le candidate che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità si considera la maggior anzianità accademica; in caso di ulteriore parità si considera l’anzianità anagrafica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. Nel caso uno dei Consiglieri/e
venga meno per qualsiasi motivo durante il mandato, il Consiglio provvede a sostituirlo/a mediante cooptazione. La sostituzione deve essere ratificata nella riunione immediatamente successiva dell’Assemblea delle associate e degli associati.
- Consiglio Direttivo – Convocazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal(la) Presidente ogni volta che lo ritenga utile, e comunque almeno due volte lʼanno. Può essere convocato anche su iniziativa di due consiglieri/e tramite richiesta scritta al(la) Presidente; in tal caso la riunione deve avere luogo entro un mese dalla comunicazione. Lʼavviso della convocazione deve essere comunicato a tutti i membri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione; deve contenere lʼindicazione della data, luogo e ora della riunione e lʼordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in via telematica, con un preavviso di almeno tre giorni.
- Consiglio Direttivo – Compiti.
Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Ha tutti i poteri alla gestione ordinaria della SIFA. In particolare esso:
– elegge al suo interno il/la Presidente, il/la Vice-Presidente, il Segretario o la Segretaria, il Tesoriere o la Tesoriera, il/la Webmaster. Coopta il/la rappresentante nazionale eletto da ESAP e l’Editor-in-Chief della rivista “Argumentaâ€;
– promuove la costituzione di commissioni, di cui al seguente Art. 177;
– delibera ogni anno sulla misura delle quote sociali;
- redige il bilancio preventivo;
– presenta allʼAssemblea il rendiconto annuale della gestione;
– vigila sullʼosservanza dello Statuto.
- Presidenza, Vice-Presidenza e Tesoreria. Revisori.
Il/la Presidente convoca e presiede le riunioni dellʼAssemblea e del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale della SIFA, con facoltà di delega al/la Vice-Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo. La/il Vice-Presidente sostituisce il/la Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento di questi. Il Tesoriere o la Tesoriera cura lʼamministrazione, svolgendo tutti gli atti necessari alla gestione della SIFA. Il/la Presidente e il Tesoriere o la Tesoriera hanno potere di utilizzo e gestione del conto corrente della Società .
Spetta al(la) Presidente e, in sua assenza, al(la) Vice-Presidente, la rappresentanza dellʼAssociazione in sede civile, amministrativa e processuale, con facoltà di nominare procuratrici o procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti o categorie di atti.
Qualora si verifichino le circostanze che rendono obbligatoria la nomina dei revisori dei conti, oppure nel caso che l’Assemblea decida a maggioranza di nominarli, l’Organo di controlla sarà composto da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre Revisori.
I Revisori durano in carica per tre esercizi e scadono in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.
Sia il Consiglio Direttivo, sia lʼAssemblea delle associate e degli associati possono istituire commissioni con compiti speciali. Possono partecipare ai lavori di queste commissioni anche persone o enti non associati alla SIFA. Il/la Presidente di una tale Commissione deve essere associato/a per tutta la durata di attività della Commissione. Sullʼattività di queste Commissioni viene presentato allʼAssemblea delle associate e degli associati un rapporto da parte del(la) Presidente o, su suo incarico, da parte del(la) Presidente in carica della commissione.
- – Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 comma 1 Codice Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della legge in materia.